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Sez. 2, Sentenza n. 26951 del 11/11/2008 (Rv. 605923 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA | Fondi limitrofi costituenti lotti separati di un originario unico appezzamento - Frazionamento allegato alla suddivisione originaria - Rilievo probatorio - Valore negoziale vincolante risultante dagli atti successivi - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605923-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA

La determinazione del confine fra due fondi limitrofi può fondarsi sul frazionamento allegato al contratto con cui è stato originariamente suddiviso l'appezzamento di terreno in precedenza unico soltanto se nei successivi atti di trasferimento tale frazionamento venga allegato e richiamato con valore negoziale vincolante. In caso contrario le misure dei terreni acquistati dalle parti, risultanti dai rispettivi atti di acquisto, possono consentire elementi idonei ad individuare la linea di confine tra le due proprietà anche quando le vendite sono fatto a corpo e non a misura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)