Sez. 3, Sentenza n. 2445 del 18/06/1975 (Rv. 376336 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITA - VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITA - VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
I verbali della polizia giudiziaria fanno piena fede solo per quanto concerne i fatti materiali che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o personalmente constatato, mentre, per cio che concerne tutte le altre circostanze, detti verbali non possono offrire al giudice che un materiale indiziario, la cui attendibilita puo essere distrutta da prova contraria. (Conf 3748/69, mass n 344010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)