Sez. 3, Sentenza n. 3057 del 17/05/1982 (Rv. 420986 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ - VALORE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ - VALORE.*
I rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede sino a querela di falso solo per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato (salvo il potere-dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone, che possono essere anche altri pubblici ufficiali (come nel caso di indagini effettuate da agenti di polizia giudiziaria e riferite nei rapporti a firma del loro diretto superiore), i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario, utilizzabile se non superato da prova contraria. (V 6417/79, mass n 403151; (V 6229/79, mass n 402955; (V 2445/75, mass n 376336).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)