Sez. 3, Sentenza n. 4095 del 09/07/1982 (Rv. 422073 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - RAPPORTI A MIGLIORIA - DICHIARAZIONE DI PERPETUITÀ EX LEGGE N. 327 DEL 1963 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - RAPPORTI A MIGLIORIA - DICHIARAZIONE DI PERPETUITÀ EX LEGGE N. 327 DEL 1963 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicabilità della dichiarazione di perpetuità, prevista per i rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio dalla legge 25 febbraio 1963 n. 327, anche ai rapporti a miglioria relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale, quando siano da considerare "analoghi per contenuto e caratteristiche", il giudice del merito, nello stabilire l'esistenza o meno di siffatta analogia, è tenuto a valutare se le svariate e molteplici peculiarità di certi contratti agrari a miglioria nelle diverse regioni d'Italia incidano sulla natura del rapporto, quale risulta dal contenuto fondamentale di esso, o non derivino piuttosto dall'origine storica dell'istituto, tenendo anche conto della ratio legis di ricondurre sotto una normativa unica una molteplicità di rapporti a miglioria già disciplinati in modo diverso, malgrado l'esistenza di un nucleo essenziale sostanzialmente simile. (V 4398/80, mass n 408269; (V 2600/80, mass n 406346, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 3 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 6, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 9, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)