Sez. 1, Sentenza n. 2008 del 21/05/1975 (Rv. 375721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - MUTUI - MUTUI FONDIARI IN CARTELLE - ACCONTI IN DENARO CONTANTE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 27 DEL TU N 646 DEL 1905 - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - MUTUI - MUTUI FONDIARI IN CARTELLE - ACCONTI IN DENARO CONTANTE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 27 DEL TU N 646 DEL 1905 - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'art 16 del tu delle leggi sul credito fondiario, secondo cui la consegna delle cartelle al mutuatario deve effettuarsi all'atto della stipulazione definitiva del mutuo, non considera la possibilita che siano versati acconti in denaro contante anteriormente all'iscrizione dell'ipoteca. Percio, se nel contratto condizionato di mutuo si conviene di corrispondere al mutuatario un acconto in denaro contante, tale operazione e diversa da quella cui la legge concede la agevolazione tributaria prevista dall'art 27 del tu ed essa, a tenore della medesima disposizione, puo beneficiare di uguale trattamento soltanto nel caso che sia connessa con contratto di mutuo. Questo vincolo, essendo di natura giuridica e funzionale, deve trovare fondamento in una ragione obiettiva e puo quindi ravvisarsi in quegli Atti che, indipendentemente dall'intento delle parti, si presentano come necessari per l'attuazione del contratto di mutuo. L'accertamento delle circostanze che consentono di ritenere sussistente il predetto rapporto e compito del giudice del merito. (nell'enunciare i principi di cui in massima, il SC ha censurato la pronunzia dei giudici del merito per avere ritenuto estensibile, nella specie, il beneficio fiscale all'operazione di acconto senza un previo accertamento delle circostanze predette). (V 655/74, mass nn 368469 e 368470; 1286/73, mass n 363881; (V 842/72, mass nn 357029 e 357030).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 16, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 27, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)