Sez. 1, Sentenza n. 842 del 20/03/1972 (Rv. 357029 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - VERSAMENTO DI ACCONTI IN DENARO CONTANTE ANTERIORMENTE ALL'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA - AMMISSIBILITA EX ARTT 16 DEL RD N 646 DEL 1905, E 3 DELLA LEGGE N 39 DEL 1961 - ESCLUSIONE - CONTRATTO CONDIZIONATO DI MUTUO - CLAUSOLA DI CORRESPONSIONE DI ACCONTI IN CONTANTE AL MUTUATARIO - DIVERSITA RISPETTO A QUELLA FRUENTE DELL'AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA - APPLICABILITA DI TALE AGEVOLAZIONE - CONDIZIONI.*
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - VERSAMENTO DI ACCONTI IN DENARO CONTANTE ANTERIORMENTE ALL'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA - AMMISSIBILITA EX ARTT 16 DEL RD N 646 DEL 1905, E 3 DELLA LEGGE N 39 DEL 1961 - ESCLUSIONE - CONTRATTO CONDIZIONATO DI MUTUO - CLAUSOLA DI CORRESPONSIONE DI ACCONTI IN CONTANTE AL MUTUATARIO - DIVERSITA RISPETTO A QUELLA FRUENTE DELL'AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA - APPLICABILITA DI TALE AGEVOLAZIONE - CONDIZIONI.*
Ne l'art 16 del tu delle leggi sul credito fondiario (secondo il quale le cartelle vengono consegnate al mutuatario all'atto della stipulazione del contratto definitivo), ne la legge 3 febbraio 1961 n 39(che pure concede agli istituti autorizzati all'Esercizio del credito fondiario di emettere, sotto certe condizioni, le cartelle fondiarie anche prima che siano stipulati i contratti definitivi)prevedono la possibilita di acconti in denaro contante anteriormente all'iscrizione dell'ipoteca. Pertanto nel contratto condizionato di mutuo la disposizione con la quale si conviene la corresponsione al mutuatario di acconti in denaro contante e diversa da quella cui viene accordata dalla legge direttamente l'agevolazione tributaria di cui all'art 27 del RD 16 luglio 1905, n 646 e puo godere del medesimo trattamento di favore solo se ad essi sia collegata da nesso strumentale di mezzo al fine. (Conf 1056'71, mass n 351078).*
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1905 num. 646 art. 27, Legge 03/02/1961 num. 39 art. 3, Legge 16/07/1905 num. 646 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)