Sez. U, Sentenza n. 19341 del 15/07/2008 (Rv. 604148 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine di decadenza biennale ex art. 59, nono comma, d.P.R. n. 916 del 1958 - "Dies a quo" e "dies ad quem" - Individuazione - Comunicazione all'incolpato del decreto di fissazione della discussione e lettura del dispositivo - Dubbio di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine biennale previsto dall'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, e succ. modif., per la pronuncia della sentenza (termine la cui osservanza è stabilita a pena di estinzione del procedimento, sempre che l'incolpato vi consenta), decorre dalla comunicazione all'incolpato del decreto che fissa la discussione orale davanti alla Sezione disciplinare del CSM, mentre il "dies ad quem" va identificato nella data di lettura del dispositivo (e non in quella del successivo deposito in segreteria della decisione). Tale interpretazione manifestamente non contrasta con gli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine perentorio anche per il deposito della motivazione, a pena di estinzione del procedimento disciplinare, considerando che la lettura del dispositivo conclude il procedimento, mentre l'esigenza di conoscere la motivazione rileva al diverso fine della formulazione delle doglianze nella eventuale fase d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 com. 9 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)