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Sez. U, Sentenza n. 20133 del 12/10/2004 (Rv. 577659 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine di decadenza biennale "ex" art. 59, nono comma, d.P.R. n. 916 del 1958 - "Dies a quo" e "dies ad quem" - Individuazione - Comunicazione all'incolpato del decreto di fissazione della discussione e lettura del dispositivo.
Stato
decisa il 2004-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577659-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine biennale previsto dall'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, e succ. modif. per la pronuncia della sentenza (termine la cui osservanza รจ stabilita a pena di estinzione del procedimento, sempre che l'incolpato vi consenta), decorre dalla comunicazione all'incolpato del decreto che fissa la discussione orale davanti alla Sezione disciplinare del CSM, mentre il "dies ad quem" di detto termine va identificato nella data di lettura del dispositivo (e non in quella del successivo deposito in segreteria della decisione).

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 com. 9 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)