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Sez. U, Sentenza n. 12385 del 20/11/1992 (Rv. 479625 - 01)

Arbitrato - Arbitrato estero | Convenzioni di New York ex legge n. 62 del 1968 - Validità della clausola compromissoria - Estremi - Individuazione espressa dell'organo arbitrale e della disciplina processuale - Necessità - Esclusione - Forma scritta e non soggetta a formule sacramentali - Contenuto.
Stato
decisa il 1992-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479625-01

Arbitrato - Arbitrato estero

Ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 - resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62 - ai fini della validità di clausola compromissoria per arbitrato estero, da un lato non è necessario che le parti abbiano espressamente individuato l'organo arbitrale e la disciplina del relativo giudizio, essendo sufficiente il riferimento da essi effettuato ad usi commerciali internazionali che forniscono quelle indicazioni (nella specie, alle norme dell'associazione americana di arbitrato), e, dall'altro lato, si impone la stipulazione per iscritto, ancorché non soggetta ad uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che da essa emerga la inequivoca volontà delle parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)