Sez. U, Sentenza n. 58 del 10/03/2000 (Rv. 534729 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Convenzione di New York 10 ottobre 1958 (e Convenzione di Ginevra 21 aprile 1961) - Clausola compromissoria - Requisiti formali - Sottoscrizione di documento o scambio di lettere o telegrammi - Volontà certa - Necessità - Conseguenze - Inserimento della clausola nel testo contrattuale sottoscritto da una parte - Omessa menzione nel documento di accettazione - Idoneità - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO
A norma dell'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 (e, similmente, dell'art. I.2 della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961), la clausola compromissoria per l'arbitrato estero, ai fini della sua validità, deve risultare da un documento sottoscritto dai contraenti, ovvero da uno scambio di lettere o telegrammi, che manifestino in modo certo la relativa volontà delle parti, sicché la clausola non può ritenersi efficace se, sebbene inserita nei documenti redatti e sottoscritti da una delle parti del contratto, non trovi riscontro nel documento di accettazione della proposta contrattuale sottoscritto dall'altra parte, che ad essa non faccia alcun riferimento.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Tratt. Internaz. 21/04/1961 num. 1 art. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62, Legge 10/05/1970 num. 418
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)