Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022 (Rv. 665191 - 03)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Accertamento della responsabilità del sinistro - Specifica domanda - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
- Competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri.
L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.
Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)