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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17467 del 23/07/2010 (Rv. 614801 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Domanda di regresso ex art. 29 della legge n. 990 del 1969 - Competenza del giudice di pace ex art. 7, secondo comma cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614801-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la controversia avente ad oggetto la domanda di regresso proposta, ai sensi dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dall'impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada contro il responsabile del danno da circolazione di veicoli, si deve ritenere compresa nella competenza del giudice di pace per materia, con il limite di valore, relativo alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, di cui al secondo comma dell'art. 7 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)