Sez. 3, Sentenza n. 8043 del 19/07/1991 (Rv. 473235 - 01)
Esecuzione forzata - Precetto - Sottoscrizione | Precetto sottoscritto da procuratore legale non munito di procura in calce - Nullità del precetto - Sussistenza - Rilascio della procura in data posteriore alla notificazione dell'atto - Ininfluenza.
Esecuzione forzata - Precetto - Sottoscrizione
Il precetto, pur rientrando fra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensì un atto preliminare stragiudiziale, per cui ove sottoscritto da un procuratore legale, che non sia munito di procura in calce al precetto stesso, questo è affetto da nullità senza che la procura possa essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto a norma del secondo comma dell'art. 125 cit., esulando l'atto di precetto dalla previsione di tale normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)