Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012 (Rv. 622433 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE | Sottoscrizione della parte o di un suo rappresentante "ad negotia" - Validità - Sottoscrizione da parte di difensore sprovvisto di procura - Validità del precetto - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE
Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)