Sez. 2, Sentenza n. 21496 del 19/04/2019 Cc. (dep. 16/05/2019) Rv. 276328 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Intervento del giudice nel corso dell’assunzione della prova testimoniale – Motivo di ricusazione – Esclusione – Ragioni - Deducibilità con l’impugnazione - Sussistenza.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
L'intervento del giudice che, durante l'esame di un testimone da parte del difensore dell'imputato, non ammetta domande ritenendole irrilevanti o non pertinenti, ovvero ponga domande diverse, non costituisce indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento e non può, quindi, dar luogo a ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di espressione del potere processuale di direzione dell'istruttoria, il cui corretto esercizio è censurabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)