Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 13/12/2001 Cc. (dep. 13/02/2002) Rv. 221109 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Pronuncia di ordinanza su istanza di rinvio - Indebita anticipazione di convincimento - Esclusione - Ricusazione del giudice - Infondatezza - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non costituisce indebita anticipata manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, e non può quindi dar luogo a ricusazione del giudice ai sensi dell'art.37, comma 2 cod. proc. pen., la pronuncia di ordinanza con la quale venga respinta una richiesta di rinvio del procedimento in attesa della pubblicazione di una sentenza della Corte costituzionale di cui si affermi, da parte della difesa, l'incidenza sulla posizione processuale dell'imputato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'ordinanza emessa nel processo non possa costituire espressione "indebita" del convincimento del giudice, ed ha affermato che il giudizio sui "fatti oggetto dell'imputazione" è rappresentato solo dalle valutazioni di merito circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato o circa le condizioni di applicabilità dell'art.129 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)