Sez. 5, Sentenza n. 17110 del 03/08/2007 (Rv. 600541 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Società cooperativa - Esenzioni dalle imposte dirette ex art. 17 legge n. 904 del 1977 - Somme destinate a riserve indisponibili - Esenzione - Condizioni - Obbligo per il giudice di accertare l'esistenza di vincoli di destinazione degli utili tali da rendere impossibile la distribuzione ai soci - Necessità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
Per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo ma occorre accertare se, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che per poter derogare a tali vincoli si renda necessaria una modifica dello statuto con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie.
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)