Sez. 5, Sentenza n. 12319 del 24/05/2006 (Rv. 591198 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società cooperative - Patrimonio netto - Diminuzione delle riserve indivisibili - Requisiti - Destinazione della posta a riserva indivisibile - Specifica deliberazione della società cooperativa - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese alle società cooperative ed ai loro consorzi, il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito in legge 26 novembre 1992, n. 461, prevede all'art. 1, comma 3, che il patrimonio netto vada diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e rinvia per la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni in esso previste ad apposito d.m., poi emanato in data 7 gennaio 1993, il quale all'art. 2 stabilisce analiticamente la composizione del patrimonio netto rilevante ai fini dell'imposizione, ribadendo poi, per le cooperative, che il patrimonio netto in tal modo determinato sia diminuito delle riserve indivisibili di cui al detto art. 12 della legge n. 904 del 1977. Nella previsione di quest'ultima disposizione non possono pertanto essere comprese - e quindi esentate dall'imposizione in parola - tutte le poste reddituali che, con la denominazione di "riserve" o "fondi", vanno elencate nel patrimonio netto, dovendo invece la destinazione della posta, ancorché supportata in via generale da una clausola statutaria, trovare conferma in una specifica delibera che ne sanzioni la natura di riserve indivisibili. L'art. 2 del d. m. 7 gennaio 1993, che elenca le voci da inserire nel patrimonio netto, detta infatti una norma di trasparenza nella formazione del bilancio, che trova giustificazione nella necessità, da parte degli uffici finanziari, di stabilire la natura delle poste allocate, considerato che gli artt. 53 e 54 del t.u.i.r. stabiliscono la tassabilità di qualsiasi liberalità a favore delle imprese, rispetto alla quale l'esenzione di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 394 del 1992 può prevalere solo in presenza di un'esplicita destinazione con atto deliberativo dell'ente (nella specie le riserve erano costituite da provvidenze per le zone terremotate finalizzate alla ricostruzione dello stabilimento ed alla costituzione di macchinari distrutti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 16/12/1977 num. 904 art. 12, Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST., DM Finanze 07/01/1993 art. 2, DM Finanze 07/01/1993 art. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)