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Sez. 3 - , Sentenza n. 50427 del 17/07/2019 Ud. (dep. 13/12/2019) Rv. 277899 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE | Responsabilità del gestore di una pista da slittino - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277899-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE

Il tema di omicidio colposo, incombe sul gestore di una pista da slittino l'obbligo, non delegabile, previsto dall'art. 3, l. 24 dicembre 2003, n. 363, di valutare tutti i rischi connessi alla pericolosità intrinseca della pista medesima al fine di garantirne l'esercizio in massima sicurezza, essendo estensibile a detta materia, per identità di ratio, la regola espressa in tema di sicurezza sul lavoro dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (Fattispecie relativa al decesso di un utente della pista determinato dall'uscita dal tracciato a causa del fondo ghiacciato e dal conseguente schianto contro un ostacolo ubicato nelle immediate vicinanze).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)