Sez. 4, Sentenza n. 44796 del 30/09/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 265029 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa omissiva - Gestione di impianto sciistico - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli sciatori - Fonte - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico origina dal contratto concluso con lo sciatore, che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite, e non dalla presunta intrinseca pericolosità dell'attività svolta, atteso che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci (Fattispecie relativa alla responsabilità per colpa in ordine alle lesioni riportate da uno sciatore e causate dall'omessa delimitazione della pista al fine di proteggere gli utenti anche da possibili invasioni da fuori pista da parte di altri sciatori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)