Sez. 3, Sentenza n. 3973 del 19/02/2014 (Rv. 630219 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Scritto diffamatorio - Esercizio del diritto di difesa - Scriminante di cui all'art. 51 cod. pen - Configurabilità - Sussistenza - Attività successiva di diffusione dello stesso scritto ad opera dell'autore - Liceità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui uno scritto diffamatorio sia stato redatto dall'autore per difendersi (nella specie, nell'ambito di un procedimento amministrativo di revoca di un incarico pubblico per gravi violazioni dei doveri di ufficio) e, quindi, nell'esercizio del diritto di difesa, scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen., non può ritenersi per ciò solo lecita la successiva diffusione dello stesso scritto ad opera dell'autore, mancando il carattere di strumentalità e necessità dell'atto rispetto all'oggetto del procedimento nel quale l'esercizio del diritto di difesa è tutelato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)