Sez. 3, Sentenza n. 11635 del 26/05/2014 (Rv. 631110 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Denuncia dal contenuto diffamatorio - Esclusivo fine di impedire un'attività pregiudizievole per il denunciante - Scriminante dell'esercizio di un diritto ex art. 51 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
L'uso distorto ed improprio della querela, che si ha qualora essa abbia non la funzione di denunciare un fatto di rilevanza penale ma la finalità ulteriore di strumento di dissuasione nei confronti del querelato rispetto allo svolgimento di un'attività non voluta dal querelante (nella specie, al fine di bloccare la consegna a terzi di assegni affidati ad un professionista nell'ambito di un incarico fiduciario), esula dai confini dell'esercizio del diritto e assume valenza diffamatoria, in quanto l'attribuzione di fatti penalmente rilevanti a carico di una persona è consentita nella misura in cui sia strumentale all'accertamento della verità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)