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Sez. 5, Sentenza n. 7302 del 29/03/2006 (Rv. 589111 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Esecuzione presso la segreteria della commissione - Condizioni - Omessa comunicazione delle successive variazioni circa il domicilio eletto o la residenza dichiarata - Estensione - Disciplina ex art. 139 e 140 cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589111-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

L'art. 32-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'art. 20 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui prevede che le notificazioni nel corso del procedimento tributario devono effettuarsi nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata in ricorso e, in mancanza o assoluta incertezza delle relative indicazioni, presso la segreteria della commissione, impone l'applicazione di questa residuale disposizione non solo nei casi, espressamente menzionati, di originario difetto delle indicazioni stesse, ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l'onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti, in base alle relative indicazioni, impossibile l'effettuazione della notificazione per inesistenza, all'attualità, della relazione spaziale fra il soggetto ed i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata o al domicilio eletto; di guisa che l'applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. resta limitata ai casi in cui tale relazione continui a sussistere, e l'impossibilità della concreta consegna dell'atto presso quei luoghi dipenda dal non essere stato ivi rinvenuto personalmente l'interessato o altre persone legittimate alla ricezione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)