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Sez. 5, Sentenza n. 13698 del 24/06/2005 (Rv. 584086 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Esecuzione presso la segreteria della Commissione - Condizioni - Omessa comunicazione delle successive variazioni circa il domicilio eletto o la residenza dichiarata - Estensione - Disciplina ex artt. 139 e 140 cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584086-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel corso del processo tributario le notificazioni devono effettuarsi nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata in ricorso e, in mancanza o assoluta incertezza delle relative indicazioni, a norma dell'art. 17, comma terzo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presso la segreteria della commissione. Il ricorso a tale, residuale, modalità di notificazione è legittima non solo nei casi, espressamente menzionati dalla disposizione, di originario difetto delle indicazioni relative al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nell'atto introduttivo, ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l'onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti, in base alle relative indicazioni, impossibile l'effettuazione della notificazione per inesistenza, all'attualità, della relazione spaziale fra il soggetto ed i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata o al domicilio eletto; di guisa che l'applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. resta limitata ai casi in cui tale relazione continui a sussistere, e l'impossibilità della concreta consegna dell'atto presso quei luoghi dipenda dal non essere stato ivi rinvenuto personalmente l'interessato o altre persone legittimate alla ricezione (nella specie, tanto la comunicazione della data dell'udienza di discussione che la comunicazione relativa al dispositivo della sentenza emanata erano state prima notificate a mezzo posta presso l'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, ove la contribuente era risultata, entrambe le volte, "sconosciuta al civico").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)