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Sez. 5 - , Sentenza n. 9586 del 05/04/2019 (Rv. 653364 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessione all'esportazione - Dichiarazioni d'intenti ideologicamente falsa - Cedente - Esenzione di responsabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653364-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, il cedente deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di detto regime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17 art. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)