Sez. 5 - , Ordinanza n. 34260 del 21/12/2019 (Rv. 656461 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Iva - Acquisti in regime di sospensione di imposta ex art. 8 d.p.r. n. 633 del 1972 - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di Iva, il beneficio della sospensione di imposta è sottoposto, per esigenza di cautela dell'Erario, a rigorosi presupposti applicativi, potendone beneficiare soltanto coloro che abbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972, registrate nell'anno precedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume di affari e nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, previa consegna alla controparte di una "dichiarazione di intenti", della cui veridicità l'emittente assume ogni responsabilità e con la quale manifesta chiaramente l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società contribuente aveva effettuato acquisti in regime di sospensione di imposta in assenza del requisito di esportatore abituale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)