Sez. 1, Sentenza n. 11116 del 12/10/1992 (Rv. 478874 - 01)
Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Perfezionamento del contratto - "Traditio" - Rilevanza - Conseguimento della giuridica disponibilità dell'oggetto - Equipollenza - Condizioni - Istruzioni unilaterali del mutuatario circa la destinazione del bene ovvero autorizzazione al mutuante di trattenerlo presso di sè - Esclusione.
Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", solo nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nello incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo; mentre non possono considerarsi indicative di detta disponibilità, né istruzioni che il mutuatario dia unilateralmente circa la destinazione della somma, né l'autorizzazione al mutuante a trattenere la somma stessa presso di sè, che è un modo indiretto per procrastinare il perfezionamento del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)