Sez. 1, Sentenza n. 8634 del 13/08/1999 (Rv. 529322 - 01)
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Conseguimento della giuridica disponibilità del bene - Perfezionamento del contratto - Sussistenza - Previsione contrattuale di destinazione di somme mutuate direttamente a un terzo - Passaggio nel patrimonio del mutuatario - Sussistenza - Fallimento del mutuatario - Conseguenze - Fattispecie.
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo (nella specie si controverteva della revocabilità ex art. 67 legge fallimentare di pagamenti effettuati con somme provenienti da un finanziamento destinato dalla legge regionale siciliana n. 24/1986 a ripianare le esposizione debitorie delle aziende agricole).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/1986 num. 24, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)