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Sez. L, Sentenza n. 4475 del 25/11/1976 (Rv. 383197 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - CUMULABILITA CON LA RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383197-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - CUMULABILITA CON LA RETRIBUZIONE.*

A seguito della sentenza costituzionale n 97 del 1976, che ha dichiarato incostituzionale l'art 20, comma primo, lettera C), del DPR 27 aprile 1968, n 488, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianita sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compia l'eta stabilita per il pensionamento di vecchiaia, e venuto meno il divieto di cumulo tra pensione di anzianita e retribuzione, ripristinato dalla norma suindicata e rimasto in vigore per il periodo 1 maggio 1968 - 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n 1953, la quale ha appunto introdotto nell'ordinamento il principio dell'equiparazione a tutti gli effetti delle due pensioni dal momento in cui il titolare compia l'eta stabilita per il pensionamento di vecchiaia.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)