Sez. L, Sentenza n. 1328 del 02/03/1979 (Rv. 397594 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA DI VECCHIAIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA DI VECCHIAIA.*
La pensione di anzianita istituita dall'art 13 della legge 21 luglio 1965 n 903 e successivamente disciplinata dall'art 16 del DPR 27 aprile 1968 n 488 e dall'art 22 della legge 30 aprile 1969 n 153, pur costituendo una pensione di vecchiaia anticipata in funzione del requisito della contribuzione ed a prescindere da quello dell'eta, si distingue da quest'ultima, prima del raggiungimento del sessantesimo anno di eta da parte del pensionato. (applicazione per escludere che la cassa di risparmio di Verona, tenuta per il contratto aziendale 13 dicembre 1960 a corrispondere ai dipendenti una pensione prima del conseguimento da parte di essi della pensione di vecchiaia dall'INPS, con diritto di trattenere quanto corrisposto dall'istituto a quest'ultimo titolo, potesse trattenere anche quanto percepibile dai dipendenti a titolo di pensione di anzianita). (V 510/78, mass n 389811; (V 5170/77, mass n 388794; (V 4475/76, mass n 383197).*
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 16, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)