diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1717 del 11/04/1978 (Rv. 391132 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RICORSO E CONTESTUALE DOMANDA CONCERNENTE UNA QUESTIONE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - UDIENZA DI DISCUSSIONE SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO URGENTE ED ALLE CONCLUSIONI IN MERITO DI ENTRAMBE LE PARTI - SENTENZA - VALIDITA - ADEMPIMENTI EX ART 415 COD PROC CIV - MANCATA PRIORITA DATA DAL PRETORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391132-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RICORSO E CONTESTUALE DOMANDA CONCERNENTE UNA QUESTIONE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - UDIENZA DI DISCUSSIONE SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO URGENTE ED ALLE CONCLUSIONI IN MERITO DI ENTRAMBE LE PARTI - SENTENZA - VALIDITA - ADEMPIMENTI EX ART 415 COD PROC CIV - MANCATA PRIORITA DATA DAL PRETORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La contestuale proposizione, nell'atto di ricorso al pretore per provvedimento d'urgenza, della domanda di merito concernente una questione di lavoro e rientrante nella Competenza dello stesso pretore, non e espressamente prevista dalla legge, ma non puo considerarsi vietata, dando essa luogo ad una situazione analoga a quella determinata da una richiesta di provvedimento d'urgenza proposta nel corso del giudizio di merito. Da cio consegue che, avendo il pretore deciso la causa dopo aver emesso il provvedimento urgente e dopo aver fissato l'udienza di discussione ex art 429 cod proc civ, in cui entrambe le parti hanno formulato le loro conclusioni in merito, la sentenza deve ritenersi valida, non essendo stati violati i principi della domanda (art 99 cod proc civ) e del contraddittorio (art 101 cod proc civ). il fatto, poi, che il pretore non abbia dato priorita agli adempimenti di cui all'art 415 cod proc civ - per poi provvedere sull'incidentale procedimento cautelare ai sensi dell'art 702 cod proc civ - e, in particolare, nella fissazione dell'udienza di discussione, non abbia rispettato il termine dilatorio di cui al quinto comma dell'art 415, deve ritenersi sanato per effetto della comparizione del convenuto e della sua accettazione del contraddittorio anche nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)