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Sez. L, Sentenza n. 3589 del 12/06/1982 (Rv. 421549 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RICORSO AL PRETORE CONTENENTE ANCHE DOMANDA DI MERITO CONCERNENTE UNA CONTROVERSIA DI LAVORO RIENTRANTE NELLA COMPETENZA DEL MEDESIMO GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - OMISSIONE DEI PREVI ADEMPIMENTI EX ART. 415 COD. PROC. CIV. E FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO SENZA IL RISPETTO DEL TERMINE DILATORIO DI CUI AL QUINTO COMMA DEL MEDESIMO ARTICOLO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421549-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RICORSO AL PRETORE CONTENENTE ANCHE DOMANDA DI MERITO CONCERNENTE UNA CONTROVERSIA DI LAVORO RIENTRANTE NELLA COMPETENZA DEL MEDESIMO GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - OMISSIONE DEI PREVI ADEMPIMENTI EX ART. 415 COD. PROC. CIV. E FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO SENZA IL RISPETTO DEL TERMINE DILATORIO DI CUI AL QUINTO COMMA DEL MEDESIMO ARTICOLO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*

È del tutto valida, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, la contestuale proposizione, nell'atto di ricorso al pretore per ottenere un provvedimento d'urgenza a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., della domanda di merito concernente una controversia di lavoro rientrante nella Competenza dello stesso pretore, dando luogo ad una situazione analoga a quella determinata da una richiesta di provvedimento di urgenza proposta nel corso del giudizio di merito a norma dell'art. 701 cod. proc. civ.. il fatto, poi, che il pretore non abbia dato priorità agli adempimenti previsti dallo art. 415 cod. proc. civ. (fissazione, con decreto, dell'udienza di discussione, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, avente duplice petitum) e che nella fissazione della udienza per la trattazione del merito, corrispondente a quella prevista dallo indicato art. 415, non abbia rispettato il termine dilatorio di cui al quinto comma dello stesso, determina una nullità che è sanata, a norma dell'art. 164 cod. proc. civ., per effetto della comparizione del convenuto e della sua accettazione del contraddittorio anche nel merito. (Conf 1717/78, mass n 391132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)