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Sez. L, Sentenza n. 10459 del 18/07/2002 (Rv. 555927 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione delle imprese - Provvedimento di variazione del precedente inquadramento - Disciplina ex art. 49 e 50 legge n. 88 del 1989 - Azione di accertamento intesa alla qualificazione dell'attività - Ammissibilità - Assenza di specifiche pretese contributive dell'ente previdenziale in conseguenza del mutato inquadramento - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555927-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di classificazione delle imprese ai fini contributivi, secondo la disciplina di cui agli art. 49 e 50 della legge n. 88 del 1989, deve ritenersi ammissibile l'azione di accertamento proposta dall'imprenditore a seguito del provvedimento dell'INPS di variazione del precedente inquadramento, a nulla rilevando che l'ente previdenziale non abbia ancora avanzato specifiche pretese contributive in conseguenza della nuova classificazione; la finalità della indicata disciplina, infatti, è quella di consentire all'impresa di poter eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi presumere che da tale stato di incertezza derivi alla stessa impresa il pericolo attuale di un pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)