Sez. L, Sentenza n. 3960 del 18/04/1998 (Rv. 514607 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Omissione - Relativo verbale dell'ispettorato del lavoro - Azione di accertamento negativo degli obblighi ritenuti violati - Esercizio anteriore all'ordinanza ingiunzione e in pendenza del procedimento amministrativo - Sentenza del pretore - Impugnabilità con appello e non con ricorso per cassazione - Estensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Nel caso in cui il soggetto a carico del quale l'ispettorato del lavoro abbia redatto verbale per omissioni contributive e omessa registrazione sui libri paga e matricola abbia adito il pretore, in pendenza del procedimento amministrativo e prima dell'emissione di un'ordinanza - ingiunzione, per l'accertamento dell'insussistenza degli obblighi ritenuti violati dal verbale, la sentenza resa dal giudice, in quanto di accoglimento di una ordinaria azione di accertamento negativo, è impugnabile non (con ricorso per cassazione) alla stregua della disciplina dettata con riguardo a sentenze pronunciate a seguito di opposizione all'ordinanza - ingiunzione dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma (con appello) alla stregua della disciplina generale del cod. proc. civ.; mezzo d'impugnazione, quest'ultimo, da esperire (oltre il limite di valore di lire quarantamila) anche contro le sentenze rese su opposizione ad ordinanza - ingiunzione per violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (compresa in esse quella relativa ad omessa iscrizione nei libri paga e matricola).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)