Sez. 3, Sentenza n. 7162 del 26/06/1991 (Rv. 472830 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere | Immobile adibito ad alloggio del portiere - Morte del portiere - Azione di rilascio nei confronti del coniuge - Deliberazione dell'assemblea - Necessità - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere
L'amministratore del condominio, a cui spetta ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. la disciplina della gestione e dell'uso delle cose comuni, nonché dell'esercizio del servizio comune di portierato, può, anche senza deliberazione dell'assemblea dei condomini, agire per il rilascio dell'immobile adibito ad alloggio del portiere, che sia deceduto, da parte del coniuge del medesimo, che detenga l'immobile senza titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)