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Sez. 2, Sentenza n. 6567 del 23/03/2006 (Rv. 587735 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE | Esistenza di scarico fognario condominiale privo di autorizzazione - Convocazione dell'assemblea per le determinazioni del caso - Responsabilità dell'amministratore per l'illecito amministrativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587735-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE

Il potere dell'amministratore del condominio di disciplinare l'uso dei beni comuni è finalizzato ad assicurare che i condomini possano farne uso in modo paritario e non comprende anche il potere di vietarne del tutto l'utilizzazione. Va pertanto ritenuto esente da responsabilità in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art.6, secondo comma, del d.l. n.79 del 1995, convertito con legge n.172 del 1995, l'amministratore di un condominio in cui risulti in funzione uno scarico fognario privo di autorizzazione, che abbia provveduto a convocare tempestivamente l'assemblea per le determinazioni del caso, senza poi adottare alcuna misura diretta a vietare ai condomini stessi di usufruire dell'impianto fognario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 142, Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)