Sez. 3 - , Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018 (Rv. 649414 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Nullità della consulenza tecnica - Natura - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale ampliamento dell' indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)