Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013 (Rv. 624974 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Indagine tecnica - Poteri - Portata - Limiti - Superamento - Conseguenze - Nullità della conseguenza ex art.157 cod. proc. civ. - Sanabilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)