Sez. 1, Sentenza n. 5255 del 16/03/2016 (Rv. 639006 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimento di risoluzione della controversia in sede amministrativa ex art. 42 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Provenienza - Contenuto.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di appalto di lavori pubblici, il provvedimento dell'amministrazione che si risolve in sede amministrativa la controversia insorta tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 1063 del 1962, deve consistere in una manifestazione formale, necessariamente proveniente dall'amministrazione committente (e non dal direttore dei lavori o dal collaudatore), che esprima la presa d'atto di una controversia e la volontà di risolverla e che contenga una decisione definitiva, e cioè non di rinvio o comunque interlocutoria, della controversia.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)