Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 21/08/1996 (Rv. 499304 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Silenzio dell'amministrazione sulla diffida dell'appaltatore a provvedere all'approvazione del collaudo - Decorrenza termine per la proposizione della domanda di arbitrato ex art. 46 del capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il silenzio serbato dall'amministrazione sulla diffida dell'appaltatore a provvedere all'approvazione del collaudo non determina la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda di arbitrato previsto dall'art. 46 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - secondo cui l'istanza di arbitrato deve essere notificata nel termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42 - atteso che per tale provvedimento si intende una manifestazione formale dell'amministrazione che esprima la presa d'atto di una controversia e la volontà di risolverla e che contenga una decisione definitiva (e cioè non di rinvio o comunque interlocutoria) della controversia.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)