Sez. 5, Sentenza n. 6246 del 29/03/2004 (Rv. 571632 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Rivalutazione monetaria - Liquidata sull'indennità sostitutiva di ferie non godute - Natura - Regime - Credito di lavoro - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la rivalutazione monetaria, rappresentando una componente essenziale del credito cui accede, ha la sua medesima natura ed è pertanto soggetta ad identica imposizione, alla luce dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133. Ne consegue che l'importo corrisposto per svalutazione monetaria sull'indennità sostitutiva di ferie non godute, trovando come questa, quale sua componente essenziale, titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, è soggetta alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)