diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6543 del 24/04/2003 (Rv. 562468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Crediti di lavoro - Interessi liquidati al lavoratore con sentenza ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ. - Natura risarcitoria - Tassabilità ex art. 6, secondo comma d.P.R. n. 917 del 1986.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562468-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, primo comma del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 - secondo il quale gli interessi moratori e gli interessi "per dilazione di pagamento" costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati - gli interessi su somme spettanti per crediti di lavoro, liquidati con sentenza ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ., hanno natura risarcitoria e costituiscono anch'essi crediti di lavoro, quindi redditi di lavoro dipendente, come tali tassabili, senza possibilità di distinguere tra le cause del ritardo nell'adempimento, ovvero di limitare la categoria degli interessi "per dilazione di pagamento" delineata dalla norma, al caso in cui la dilazione stessa sia concessa dal creditore al debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)