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Sez. 1, Ordinanza n. 33336 del 20/12/2025 (Rv. 676529-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Contratto di conto corrente bancario – Stipulazione antecedente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 – Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Nullità delle clausole - Applicabilità dell'art. 7, comma 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2020 - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676529-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)