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Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 (Rv. 657637 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 – Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Contratto bancario stipulato in precedenza - Nullità delle clausole - Applicazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657637-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 3 CORTE COST., Legge 24/04/1998 num. 128 art. 1 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)