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Sez. 1, Sentenza n. 1764 del 03/03/1999 (Rv. 523777 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI | Edificabilità del suolo espropriato - Valutazione - Momento determinativo - Data dell'occupazione d'urgenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523777-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI

La sentenza della Corte costituzionale n. 442 del 1993 in tema di valutazione dell'edificabilità delle aree destinate ad espropriazione va applicata anche con riferimento alle espropriazioni militari, tenendo conto delle caratteristiche affatto peculiari proprie di esse, con la conseguenza che la valutazione relativa alla natura del suolo (da operarsi "al momento del verificarsi della vicenda ablativa", in modo da consentire, a quella data, una esatta ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata con riferimento alle relative possibilità legali ed effettive di edificazione) deve indefettibilmente compiersi con riferimento alla data dell'occupazione militare, per effetto della quale la P.A. non si limita alla mera apposizione di un vincolo, realizzando, viceversa, il definitivo e completo spossessamento del privato onde realizzare l'urgente ed indifferibile installazione di opere di difesa militare (nella specie, basi missilistiche interforze), impedendo, per ciò stesso, fin da quel momento, al proprietario di assecondare la naturale vocazione (nella specie, turistico - edificatoria) del suolo così occupato d'urgenza e (a differenza che nelle espropriazioni ordinarie) senza limiti di tempo, ex art. 76 legge 2359/1865.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)