Sez. 1, Sentenza n. 3406 del 21/04/1997 (Rv. 503812 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI | Occupazione legittima in via d'urgenza - Termine massimo di durata - Biennale ordinario - Esclusione - Protrazione dell'occupazione fino alla sua scadenza naturale intesa come irragionevolezza dell'ulteriore suo perdurare - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI
L'occupazione in via d'urgenza per esigenze militari, ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, non è soggetta all'ordinario termine biennale, e va considerata legittima fino a che siano presenti le ragioni pubblicistiche per le quali è stata disposta, anche se, collegandosi a situazioni di carattere temporaneo, non può protrarsi indefinitamente (con sostanziale soppressione del diritto di proprietà senza indennizzo), e resta sottoposta alla scadenza "naturale" rappresentata dalla irragionevolezza del perdurare dell'apprensione del bene del privato dopo il venir meno degli specifici scopi perseguiti dall'autorità militare. Il verificarsi di tale scadenza, peraltro, non può essere riscontrato sulla base di un sindacato delle valutazioni discrezionali effettuate da detta autorità in ordine alla consistenza e durata di quegli scopi, e, quindi, va escluso quando il provvedimento d'espropriazione sopraggiunga entro il termine assegnato dal Ministro della difesa (con la dichiarazione di pubblica utilità) per il compimento dell'opera militare e dell'espropriazione medesima (con la conseguenziale non configurabilità di "accessione invertità", ove l'opera stessa sia stata nel frattempo realizzata).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)