diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 9074 del 10/04/2026 (Rv. 678885-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Termine breve per impugnare - Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678885-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, facendo decorrere il termine breve dalla data dell'estrazione di copia ad uso appello, anziché dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)