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Sez. 2, Ordinanza n. 15359 del 10/06/2008 (Rv. 603864 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603864-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, sul presupposto della tardività del gravame stesso per essere decorso il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta all'ufficio del giudice di pace la copia della sentenza appellanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)