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Sez. L, Sentenza n. 17216 del 04/12/2002 (Rv. 558970 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Momento di perfezionamento dell'impugnazione - Deposito della memoria - Nullità della notifica - Rilevanza ai fini del perfezionamento dell'impugnazione - Esclusione - Obbligo per il giudice di fissare un termine (perentorio) per la nuova notifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558970-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la memoria di costituzione nella quale è proposto appello incidentale deve essere notificata alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione o, almeno, di questo decreto va fatta chiara ed esplicita menzione nella memoria, non incombendo sull'appellante incidentale l'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza di discussione. La proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito della memoria nella cancelleria del giudice "ad quem" almeno dieci giorni prima dell'udienza, e quindi detto deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che la nullità della notificazione della memoria (nella specie, in quanto la memoria non recava l'indicazione della data dell'udienza), non si comunica all'impugnazione ed il giudice dell'appello, rilevato il vizio, deve indicarlo all'appellante incidentale, assegnando allo stesso un nuovo termine (perentorio), per notificare la memoria, unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)