Sez. L, Sentenza n. 963 del 26/01/2002 (Rv. 551869 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Memoria difensiva contenente l'appello incidentale - Notifica prima del deposito - Nullità o improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Nel rito del lavoro, la notificazione della memoria difensiva, contenente l'appello incidentale, avvenuta prima del deposito effettuato a norma dell'art. 436, terzo comma cod. proc. civ., non pregiudica l'instaurazione del contraddittorio, non determina nullità né improcedibilità dell'impugnazione incidentale e non impone al giudice di ordinare la rinnovazione della stessa notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)